rilascio
di copie esecutive anteriormente alla registrazione, č legittima
C. Cost.
06.12.2002, n. 522
E’ stato dichiarato incostituzionale
l’art. 66, c. 2, del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull’imposta di registro), nella
parte in cui non prevede che la disposizione di cui
al comma 1 (che vieta il rilascio di copie prima della
registrazione) non si applica al rilascio dell'originale o della copia della
sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale,
che debba essere utilizzato per
procedere all'esecuzione forzata.
La sentenza ha portata generale e,
quindi, deve ritenersi ora consentito anche al notaio di rilasciare le copie
esecutive anteriormente alla registrazione.